Art. 15.
(Assegnazione della sede e collocamento fuori ruolo).

      1. L'assegnazione alla sede di servizio all'estero avviene con decreto del Ministro degli affari esteri.
      2. Il personale di ruolo in Italia, assegnato all'estero, è collocato fuori ruolo per la durata del periodo durante il quale esercita le proprie funzioni all'estero, con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze.